1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente della Tunisia possiede elementi di reddito che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Tunisia dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tunisia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Tunisia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Quando, in conformita' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 2 e 3 soltanto per quanto concerne:

  • a)i dividendi, gli interessi ed i canoni, entro il limite massimo indicato rispettivamente agli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2; e
  • b)gli utili delle imprese considerate all'articolo 7, entro il limite massimo del 25 per cento.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art22 · fonte su Normattiva