Ogni Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, una lista completa dei nominativi del personale di condotta di volo e dei vettori aerei accreditati ad operare i servizi disciplinati dal presente Accordo e dara' notizia di volta in volta delle variazioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art10 · fonte su Normattiva