Ogni Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, una lista completa dei nominativi del personale di condotta di volo e dei vettori aerei accreditati ad operare i servizi disciplinati dal presente Accordo e dara' notizia di volta in volta delle variazioni.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
