1. Gli aeromobili, il personale di condatta del volo e le persone trasportate devono essere disarmati. 2. Sugli aeromobili non si dovranno portare mezzi, equipaggiamenti o sensori fissi o mobili atti ad effettuare rilevamenti di qualsiasi tipo esclusa la strumentazione di bordo necessaria per la navigazione aerea, ovvero gli apparecchi per l'assistenza medica.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
