1. Ogni Stato contraente potra' temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e connessi alla difesa nazionale. Di cio' l'altro Stato contraente dovra' esser informato immediatamente tramite i canali diplomatici. 2. Laddove per gli stessi motivi sia necessaria una limitazione temporanea delle facilitazioni previste dal presente Accordo, essa dovra' essere comunicata alle Autorita' dell'altro Stato contraente di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art11 · fonte su Normattiva