[1]1. Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica, lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento per via diplomatica. Esso cessera' di essere in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuta denuncia. Fatto a Vienna il 21 febbraio 1989 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art12 · fonte su Normattiva