1. Le competenti Autorita' degli Stati contraenti possono impedire la partecipazione ai voli di aeroambulanza sul loro territorio a persone residenti sul territorio dell'altro Stato che non abbiano osservato le disposizioni del presente Accordo o nei confronti delle quali sia stato avviato un procedimento penale nel territorio dello Stato di destinazione per reati ivi commessi. 2. Tali divieti vengono comunicati alle competenti Autorita' dell'altro Stato, contraente attraverso i canali diplomatici.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
