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L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il (( Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)). Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 dicembre 1996, n. 675

1

La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".

Testo in vigore dal 8 maggio 1997 al 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388~art9 · fonte su Normattiva