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L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il (( Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)). Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1996, n. 675
1La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".
Testo in vigore dal 8 maggio 1997 al 1 gennaio 2004
