Art. 17 (Convenzione)
[1]- Complicita' e favoreggiamento
[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicita' e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
