Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
Art. 12 (Accordo)
1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture gia' esistenti. 2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:
- a)i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente accordo;
- b)le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonche' le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorita' competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficolta'.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
