1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture gia' esistenti. 2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:

  • a)i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente accordo;
  • b)le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonche' le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorita' competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficolta'.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art12 · fonte su Normattiva