Art. 22 (Accordo)
1. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egualmente fede, e' depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco. 2. Il presente accordo sara' registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Roma, il venticinque novembre millenovecentonovantanove.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
