Art. 21 (Accordo)
1. Ogni parte potra' chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessitera' del consenso delle parti firmatarie. 2. Ogni parte potra' denunciare l'accordo. La denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
