[1]: ASSISTENZA TECNICA

[2]1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione. 2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo puo' presentare al Segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi. 3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberazioni sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'Articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attivita' specificate in tali piani di lavoro.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art10 · fonte su Normattiva