[1]: RICERCA, SVILUPPO, OPINIONE PUBBLICA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

[2]1. Le parti dovranno cooperare, in conformita' con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

  • a)le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
  • b)le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonche' a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
  • c)costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti. 2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono la ozonosfera. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporra' al Segretario un resoconto delle attivita' che ha svolto in attuazione del presente Articolo.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art9 · fonte su Normattiva