[1]: DENUNCIA

[2]Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5. Qualsiasi Parte puo' denunciare il presente Protocollo notificandone per iscritto il Depositario in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 2. Ogni denuncia entrera' in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art19 · fonte su Normattiva