1. Allo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di una Parte, la Parte suddetta potra' in ogni momento denunciare la Convenzione notificandolo per iscritto al depositario. 2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei protocolli, ogni parte potra', in ogni momento dopo lo scadere di un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei propri confronti, denunciare quest'ultimo notificandolo per iscritto al depositario. 3. Ogni denuncia avra' effetto allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o ad ogni altra successiva data che sia specificata nella notifica di denuncia. 4. Ogni Parte che avra' denunciato la presente Convenzione sara' considerata come avente egualmente denunciato i protocolli di cui e' parte.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art19 · fonte su Normattiva