• 1)Ciascuna Parte puo' presentare emendamenti al presente Accordo mediante notifica scritta al Segretario della Commissione Europea dell'Aviazione Civile che provvedera' immediatamente a comunicare l'emendamento proposto a tutte le altre Parti. Se il venticinque per cento almeno delle Parti, ivi compresa la Parte che propone l'emendamento) concorda di tenere una riunione delle Parti al fine di esaminare detto emendamento, la Commissione Europea dell'Aviazione civile convoca detta riunione, dandone comunicazione alle Parti con almeno tre mesi di anticipo.
  • 2)Ogni proposta di emendamento approvato da una maggioranza delle Parti che partecipano alla riunione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, e che riscuota in seguito l'accordo di due terzi delle Parti, e' sottoposta a tutte le Parti per ratifica, approvazione e accettazione.
  • 3)L'emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno ratificato, approvato e accettato, trenta giorni dopo che due Parti abbiano depositato il proprio strumento di ratifica o la loro notifica di approvazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
  • 4)L'emendamento entra in vigore, nei confronti di ciascuna Parte che lo ratifichi, lo approvi o lo accetti successivamente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art13 · fonte su Normattiva