• 1)Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, ogni emendamento del sistema di zone specificato nell'Annesso al presente Accordo, che sia stato accettato dalle Autorita' aeronautiche di due terzi delle Parti sara' sottoposto alle Autorita' aeronautiche di tutte le Parti ai fini dell'accettazione.
  • 2)L'emendamento entra in vigore, per le Parti le cui Autorita' aeronautiche lo abbiano accettato, trenta giorni dopo la notifica di accettazione alla Organizzazione dell'Aviazione Civile ad opera delle Autorita' aeronautiche di due Parti.
  • 3)Successivamente, l'emendamento entra in vigore, per ogni Parte, l'autorita' aeronautica della quale lo abbia accettato, trenta giorni dopo la ricezione della notifica effettuata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art14 · fonte su Normattiva