[1]- Riserve

[2]1. Qualsiasi Parte contraente potra', nel momento in cui firmera', ratifichera' accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira', dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso. 2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato delle riserve in conformita' del paragrafo i del presente articolo potra', in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art21 · fonte su Normattiva