Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacita'sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato
Art. 17 (Accordo)
- 1)L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale invia una copia certificata del presente Accordo a tutti gli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.
- 2)Sin dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo e' registrato presso le Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale.
- 3)L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazioale notifica a tutte le Stati Parti al presente accordo:
- a)ogni forma del presente Accordo:
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di accettazione o di ogni strumento di adesione, nonche' la data del deposito, nei trenta giorni successivi a tale deposito.
- c)la data alla quale il presente Accordo, in conformita' con l'Art. 15, nonche' la data di detta notifica, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione;
- e)ogni notifica di riserva effettuata in applicazione dell'Articolo 16, nonche' il ritiro di tale riserva;
- f)la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 13. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Parigi, il sedici giugno dell'anno millenovecentottansette in un esemplare unico in francese, inglese o spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
