• 1)L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale invia una copia certificata del presente Accordo a tutti gli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.
  • 2)Sin dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo e' registrato presso le Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale.
  • 3)L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazioale notifica a tutte le Stati Parti al presente accordo:
  • a)ogni forma del presente Accordo:
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di accettazione o di ogni strumento di adesione, nonche' la data del deposito, nei trenta giorni successivi a tale deposito.
  • c)la data alla quale il presente Accordo, in conformita' con l'Art. 15, nonche' la data di detta notifica, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione;
  • e)ogni notifica di riserva effettuata in applicazione dell'Articolo 16, nonche' il ritiro di tale riserva;
  • f)la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 13. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Parigi, il sedici giugno dell'anno millenovecentottansette in un esemplare unico in francese, inglese o spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art17 · fonte su Normattiva