Art. 6 (Accordo)
disposizioni del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo non potranno essere utilizzate in maniera da pregiudicare le possibilita' di livellamento in materia di capacita', nel senso che, una volta raggiunta l'approvazione automatica delle capacita' in conformita' con il sistema, l'impresa o le imprese di trasporto aereo della Parte la cui offerta di capacita' e' inferiore possono decidere di incrementare, totalmente o parzialmente, tale capacita' al fine di raggiungere il livello di capacita' offerto dall'impresa o dalle imprese dell'altra parte. Tuttavia, l'impresa o le imprese di quest'ultima non beneficieranno dell'approvazione automatica per incrementi supplementari durante lo stesso periodo.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
