Art. 1 (Accordo)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE relativo alla ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intraeuropei. I GOVERNI SOTTOSCRITTI IN CONSIDERAZIONE dell'opportunita' di una maggiore flessibilita' nella ripartizione della capacita' al fine di sviluppare in maniera piu' ampia una concorrenza controllata; IN CONSIDERAZIONE dell'interesse di applicare principi e procedure uniformi nella ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intra-europei, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
[2]ARTICOLO 1
- 1)Il presente Accordo determina le modalita' da stabilirsi tra le Parti al fine della ripartizione della capacita' in base alla definizione del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo.
- 2)Le parti, si impegnano a non contrattare tra di loro alcun obbligo o intesa che sia piu' limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non vi e' alcunche' nel presente Accordo che precluda il mantenimento o l'elaborazione, ad opera delle Parti, a livello bilaterale o tra un Gruppo di Stati, di intese orientate ad una maggiore flessibilita' di quella prevista dal presente Accordo.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
