• 1)Per ogni coppia di paesi, tutte le imprese di trasporto aeree des- ignate dalle due Parti interessate, autorizzate a porre in esercizio servizi di linea tra i territori di queste ultime, sottopongono alle Autorita' aeronautiche delle due Parti, contestualmente ai loro orari di volo, le loro offerte di capacita' da porre in servizio nel corso della stagione successiva. Dette offerte saranno sessanta giorni prima dall'inizio di detta stagione.
  • 2)Senza pregiudizio delle disposizioni bilaterali o multilaterali che regolano la determinazione delle capacita', le due autorita' aeronautiche procederanno, quaranta-cinque giorni prima dell'inizio della stagione, al totale della capacita' globale proposta, la cifra raggiunta essendo considerata come la capacita' in base alla quale sara' effettuata la valutazione della zona di flessibilita', e approvano le proposte di capacita' che corrispondono al sistema cosi' come definito nell'Annesso al presente Accordo.
  • 3)In tutti i casi in cui l'impresa o le imprese di trasporto aereo di una delle Parti procedano ad una riduzione unitalaterale delle capacita', e qualora una Parte riduca unilateralmente la capacita' totale che deve essere fornita, le offerte di capacita' dell'impresa o delle imprese dell'altra Parte saranno approvate fino al limite massimo della zona di flessibilita' applicata alla capacita' totale della stagione precedente corrispondente.
  • 4)Ogni quota di capacita' che superi il limite massimo della zona di flessibilita' e' sottoposta alle intese bilaterali o al regime di approvazione in vigore tra le due Parti. In tutti i casi in cui la quota di capacita' offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti supera il limite massimo della zona di flessibilita' detta Parte deve essere informata quarantacinque giorni prima dell'inizio della stagione, del numero massimo di posti che l'altra Parte e' disposta ad approvare, e l'impresa o le imprese saranno informate in merito.
  • 5)In ogni situazione in cui la quota di capacita' offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una Parte supera il limite massimo della zona di flessibilita' e nella quale l'approvazione e' stata limitata, ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, spetta alle Autorita' aeronautiche della o delle imprese richiedenti, di ripartire la capacita' tra le loro imprese designate. Tale ripartizione sara' notificata alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art4 · fonte su Normattiva