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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELL NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'«Opera di previdenza della Milizia» di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Ciano - Jung.

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;394~art1 · fonte del testo