Articolo VII 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. Ogni Stato che non e' Stato contraente della Convenzione puo' aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformita' con l'articolo 15 di quest'ultima. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l'adesione produrra' i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artvii · fonte su Normattiva