Articolo VIII 1. Ogni Parte del presente Protocollo puo' denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica e' stata ricevuta dai depositari. 3. La denuncia del presente protocollo non ha di per se' di una denuncia della Convenzione. 4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artviii · fonte su Normattiva