1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto. 2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocolo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. 4. L'adesione avverra' con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;734~protocollo-art7 · fonte su Normattiva