[1]Quorum delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo

[2]1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, con la riserva che i membri di ogni categoria cosi' presenti, detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 non e' raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione ne' il giorno, successivo, il quorum, a partire dal terzo giorno e durante il resto della sessione, e' ritenuto costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri esportatori, a condizione che i membri di ogni categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti a tale categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione d'apertura di una sessione in conformita' del paragrafo 1 e' quello prescritto dal paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente. 5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo e' fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art19 · fonte su Normattiva