[1]Disposizioni finanziarie
[2]1. Ai fini dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto dello stock regolatore. 2. Le spese richieste per l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo, ad esclusione di quelle che derivano dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore istituito in conformita' dell'articolo 37, sono imputabili al conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri fissati come e' indicato all'articolo 23. Tuttavia, se un membro richiede dei servizi particolari, il Consiglio puo' reclamarne il pagamento. 3. Ogni spesa che derivi dal funzionamento e dalla conservazione dello stock regolatore ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 37 e' imputabile al conto dello stock regolatore. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate nel paragrafo 6 dell'articolo 37 sia imputabile al conto dello stock regolatore. 4. L'esercizio finanziario della Organizzazione coincide con l'anno di contingentamento. 5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
