finanziarie

  • a)i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice;
  • ii)Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Segretario, del Direttore e del personale vengono imputate al conto amministrativo;
  • iii)Tutte le spese che sono imputabili unicamente a transazioni o ad operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono finanziate dai contributi alla scorta regolatrice dovuti dai paesi contribuenti in virtu' del presente Accordo e sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice. L'imputazione a tale conto di qualsiasi altra categoria di spese viene determinata dal Presidente esecutivo.
  • b)Le spese effettuate dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri non incombono al Consiglio.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art15 · fonte su Normattiva