Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 16 — Conti funzionari
- a)i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice.
- ii)Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del direttore, del Segretario e del personale vengono imputate al conto amministrativo.
- iii)Tutte le spese dovute unicamente a transazioni o a operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, e' imputata dal Direttore il conto della scorta regolatrice.
- iv)L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa e' determinata dal Presidente esecutivo.
- b)Il Consiglio non e' responsabile delle spese sostenute dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
