[1]Garanzie di approvvigionamento

[2]I membri esportatori si impegnano a seguire, nel quadro del presente Accordo, delle politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per effetto di ridurre artificialmente l'offerta di cacao e che assicurino il regolare approvvigionamento di cacao degli importatori dei paesi membri. Quando pongono in vendita del cacao quando il prezzo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno la preferenza agli importatori dei paesi membri nei riguardi degli importatori dei paesi non membri.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art44 · fonte su Normattiva