[1]Garanzie di approvvigionamento
[2]I membri esportatori si impegnano a seguire, nel quadro del presente Accordo, delle politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per effetto di ridurre artificialmente l'offerta di cacao e che assicurino il regolare approvvigionamento di cacao degli importatori dei paesi membri. Quando pongono in vendita del cacao quando il prezzo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno la preferenza agli importatori dei paesi membri nei riguardi degli importatori dei paesi non membri.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
