[1]Garanzia di approvvigionamento.

[2]1. I membri esportatori si impegnano a seguire, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per conseguenza di limitare artificialmente la offerta alla vendita del cacao di cui dispongono e che garantiscano il regolare approvvigionamento in cacao degli importatori nei paesi membri importatori. 2. Se mettono in vendita il cacao al momento in cui il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno agli importatori dei paesi membri la preferenza sugli importatori dei paesi non membri. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo massimo, i membri esportatori cercano, se possibile, di fissare un limite alle loro esportazioni destinate ai paesi non membri.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art45 · fonte su Normattiva