[1]Operazioni commerciali con non-membri
[2]1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti a concedere nello stesso momento a dei membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare del cacao da non-membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da membri esportatori, tenuto conto delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' richiedere ai paesi membri di comunicare le informazioni del caso in conformita' dell'articolo 56. 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54, ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato ad un obbligo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere delle consultazioni in applicazione dell'articolo 60 o riferirne al Consiglio in conformita' dell'articolo 62.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
