[1]Notifiche del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

[2]Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, membri di una delle sue organizzazioni specializzate o membri dell'Agenzia internazionali dell'energia atomica ogni firma, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 63 e ogni intenzione indicata in conformita' dell'articolo 66, nonche' le date in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti ogni notifica fatta in conformita' dell'articolo 70, ogni notifica relativa al ritiro, ogni esclusione, la fine del presente Accordo, ogni proroga del presente Accordo, la data in cui un emendamento entra in vigore o viene considerato ritirato, nonche' ogni cessazione di partecipazione al presente Accordo in conformita' del paragrafo 2 dell'Articolo 75.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art76 · fonte su Normattiva