[1]ARTICOLO XX. (Testi facenti fede).
[2]I testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne inviera' copie certificate conformi a tutti i governi firmatari e aderenti.
[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato la presente Convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 14 giugno 1982
