[1]1. Non e' permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti.
[2]2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
