[1]1. Non e' permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti.

[2]2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art16 · fonte su Normattiva