(1) Ogni richiesta relativa al rimpatrio deve essere formulata per iscritto ed indicare in particolare: (a) l'autorita' centrale che l'ha emanata; (b) l'identita' e la nazionalita' del minore di cui si richiede il rimpatrio nonche', ove occorra, il suo luogo di residenza nello Stato richiesto; (c) i motivi invocati a sostegno della richiesta; (d) occorrendo, l'autorita' o la persona che ha presentato la domanda di rimpatrio e la natura dei suoi rapporti giuridici con il minore. (2) Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la richiesta deve essere accompagnata, ove occorra, dall'originale o da una copia conforme, sia del titolo giustificativo della patria potesta', a meno che tale autorita' non derivi direttamente dalla legge, sia della decisione che ordina l'adozione di una misura protettiva o rieducativa nei confronti del minore, sia dei documenti che comprovino la necessita' della comparizione del minore nel procedimento in corso nello Stato richiedente nonche' lo scopo di tale procedimento. (3) Se lo Stato richiesto ritiene inadeguate le informazioni fornite dallo Stato richiedente e tali da non consentirgli di decidere in merito alla richiesta, richiedera' le ulteriori informazioni che gli saranno necessarie. All'uopo potra' fissare un termine al fine di ottenere tali informazioni.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art16 · fonte su Normattiva