(1) Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorita' competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto fisseranno di comune accordo e nel piu' breve termine la procedura relativa al rimpatrio. (2) La richiesta relativa al rimpatrio puo' essere accompagnata da domanda diretta ad ottenere che vengano adottate le misure del caso in relazione alla condotta o alla situazione del minore nello Stato richiedente. Detta richiesta puo' inoltre specificare tutte le altre condizioni alle quali dovra' essere subordinato il rimpatrio.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
