(1) Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorita' competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto fisseranno di comune accordo e nel piu' breve termine la procedura relativa al rimpatrio. (2) La richiesta relativa al rimpatrio puo' essere accompagnata da domanda diretta ad ottenere che vengano adottate le misure del caso in relazione alla condotta o alla situazione del minore nello Stato richiedente. Detta richiesta puo' inoltre specificare tutte le altre condizioni alle quali dovra' essere subordinato il rimpatrio.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art15 · fonte su Normattiva