(1) Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non e' obbligatoria la traduzione delle richieste e dei documenti allegati. (2) Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di pretendere che le richieste e i documenti allegati gli vengano indirizzati, accompagnati, sia da una traduzione nella propria lingua o in una delle sue lingue, sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra tali lingue, che egli indichera'. Gli altri Stati contraenti possono applicare il principio di reciprocita'. (3) Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle relative alla traduzione delle richieste dei documenti allegati contenute negli accordi o nei compromessi in vigore o che possano essere stipulati fra due o piu' Stati contraenti.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
