della legalizzazione Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di una delle Parti contraenti e corredati dalla firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art13 · fonte su Normattiva