della legalizzazione Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di una delle Parti contraenti e corredati dalla firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
