delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
