[1]Per la realizzazione del presente Accordo, le Parti costituiscono una Commissione Mista italo-russa.

[2]La Commissione Mista si riunira' periodicamente, secondo gli accordi delle Parti, a turno, in uno e nell'altro Paese.

[3]I copresidenti, la composizione e le attribuzioni della Commissione Mista vengono definiti da specifico Allegato al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397~accordo-art3 · fonte su Normattiva