1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro: 2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Testo vigente dal 6 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198~accordo-art20 · fonte su Normattiva