[1]Ciascuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo, mediante comunicazione scritta.

[2]La cessazione della validita' dell'Accordo non si riferisce a lavori iniziati in conformita' a documenti gia' sottoscritti nell'ambito del presente Accordo.

[3]Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validita' del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397~accordo-art6 · fonte su Normattiva