[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

[2]Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti.

[3]Il presente Accordo sara' automaticamente rinnovato ulteriori periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza dei termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso.

[4]Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validita' del presente Accordo.

[5]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[6]Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e russa, entrambi i testi facenti equalmente fede.

[7]PER IL MINISTERO DELLA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DIFESA della REPUBBICA ITALIANA della FEDERAZIONE RUSSA

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art12 · fonte su Normattiva