[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

[2]Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso potrebbe essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti.

[3]Il presente Accordo sara' automaticamente rinnovato per ulteriori, periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso.

[4]L'Allegato al presente Accordo e' parte integrante dello stesso.

[5]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati da rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[6]Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i test facenti equalmente fede.

[7]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;397~accordo-art7 · fonte su Normattiva