Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunita' o di uno Stato nei confronti dell'Agenzia o da parte dell'Agenzia nei confronti della Comunita' o di uno Stato per qualsiasi danno derivante dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, esclusi i danni derivanti da un incidente nucleare, sara' regolata in conformita' al diritto internazionale.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
