L'Agenzia avra' il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Accordo salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
