La Comunita' e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilita' verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente Accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art16 · fonte su Normattiva