La Comunita' e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabilita' verso terzi per danni nucleari, compresa qualsiasi assicurazione o altra copertura finanziaria, prevista dalle loro disposizioni legislative e regolamentari, si applichi all'Agenzia e ai suoi funzionari ai fini dell'attuazione del presente Accordo nella stessa misura in cui tale protezione si applica ai cittadini degli Stati.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
