Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del Direttore Generale, decida che un provvedimento della Comunita' o di uno Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, e' essenziale ed urgente per poter verificare che le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo non sono state distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, potra' invitare la Comunita' o quello Stato ad adottare senza indugi il provvedimento del caso, a prescindere dalle procedure eventualmente avviate per il componimento della controversia a norma dell'articolo 22.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art18 · fonte su Normattiva